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Associazione Disabili Visivi APS-ETS

Associazione nazionale per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti

Ente morale con personalità giuridica di diritto privato,

Legittimato ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni

Esistono i fatti ed esistono le opinioni. I primi sono veri o falsi,le opinioni sono tutte discutibili e poi condivisibili o non condivisibili, o, meglio, condivise o non condivise.
Così, ogni disabile visivo è libero di ritenere necessari, utili o inutili i segnali, i percorsi tattili e le mappe a rilievo; è libero di cercare di essere il più autonomo possibile nei suoi spostamenti o di preferire di farsi accompagnare sempre o in certe circostanze. E' anche libero di ritenere che un cieco non possa muoversi autonomamente in luoghi non abitualmente frequentati anche in presenza di segnali tattili e magari di un navigatore satellitare e che, al contrario, i segnali tattili non servano a nulla nei luoghi che conosce.
Fa parte anche delle opinione il mio suggerimento a chi vuole muoversi da solo di frequentare un corso di Orientamento e Mobilità tenuto da istruttori altamente qualificati. Conosco peraltro persone che hanno imparato da autodidatti e che si muovono egregiamente.
 Tutto ciò rientra nel diritto di ognuno di pensarla come crede meglio, il ché però non significa che si debba imporre agli altri di pensarla come noi.   
Una volta chiarito il diritto di avere e conservare le proprie opinioni,passiamo ai fatti.
Obblighi e diritti.
E' un fatto che la normativa vigente prevede che, alla pari con i disabili motori,i disabili visivi hanno il diritto soggettivo perfetto ad accedere agli spazi esterni e negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e, più precisamente in quest'ultimo caso, "di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia" (Art. 2 lettera G del DM 236/1989 richiamato dal DPR 503/1996, DPR 380/2001, testo unico sull'edilizia, Art. 9 Convenzione dell'ONU del 2009 sui diritti delle persone con disabilità).
  Consentire tutto ciò è un preciso obbligo per la Pubblica Amministrazione e per i privati titolari di strutture aperte al pubblico per ciò che concerne le nuove opere (anche tutte quelle posteriori al 1989 per le strutture private e al 1996 per spazi ed edifici pubblici).
Per le opere preesistenti deve esserne prevista e pianificata la messa a norma graduale in base ai PEBA (Piani Abbattimento Barriere Architettoniche) di cui i Comuni sono obbligati a dotarsi,anche se lo hanno fatto solo il 10% circa.
La conseguenza è che la violazione di questi obblighi provoca la responsabilità civile, amministrativa e, in caso di incidenti,anche penale del progettista, del Responsabile del procedimento, del Direttore dei lavori e del collaudatore. Oltre a ciò, i contratti non in regola sono nulli per violazione di norma imperativa, con tutta una serie di conseguenze di obbligo di restituzione di somme indebitamente percepite e con possibilità di responsabilità contabile per danno erariale, agibile di fronte alla Corte dei conti.  .
Nello stesso modo in cui un disabile motorio non può esonerare la P.A. dall'obbligo di dotare un marciapiede della rampa di raccordo, né le associazioni di categoria, né tantomeno i singoli ciechi, possono far venire meno questi obblighi.
Se per l'adeguamento delle opere preesistenti è giusto che le associazioni suggeriscano una serie di priorità in relazione alla maggiore urgenza degli interventi,per le nuove opere non c'è da fare alcuna scelta di priorità: devono essere tutte a norma di legge.
Modalità diimpiego degli ausili tattili.
Una volta soddisfatto l'obbligo di garantire l'orientamento e la sicurezza,tutto ciò che eccede rispetto a tale risultato è inutile e dannoso ed è quindi evidente che gli interventi vanno limitati al minimo essenziale. Ciò è espressamente detto nel vecchio e nel nuovo manuale di progettazione dei percorsi tattili. Conseguentemente gli eccessi  che talora si sono verificati sono da ascrivere ad ignoranza dei progettisti o ad eccessivo zelo dei finanziatori, come, ad esempio i Lions Club di Bari e di Lecce per la seconda ipotesi e il Comune di Latina per la prima. Ogni volta che siamo venuti a conoscenza di questi sprechi, li abbiamo denunciati con forza. Le stesse denunce,ma qui i casi sono stati enormemente più numerosi,le abbiamo fatte quando le installazioni sono state eseguite senza criterio e dando indicazioni errate o addirittura pericolose. Ciò è dipeso dal fatto che, senza consultare gli esperti delle associazioni,  progettisti pubblici e privati hanno voluto fare di testa propria, ignorando da un lato il significato dei codici tattili e dall'altro le modalità impiegate dai non vedenti nei loro spostamenti autonomi e quindi le loro concrete esigenze.
Gli ausili ambientali per la mobilità autonoma.
Gli "accorgimenti e segnalazioni"  di cui parla la legge sono identificati nei segnali e percorsi tattili e nelle mappe tattili, sia dalle Linee guida per l'accessibilità dei beni culturali del MIBAC, sia dalla circolare del Ministero degli interni del 18/8/2006, sia dalle Linee guida di Rete Ferroviaria Italiana, sia dalla delibera della Commissione per il superamento delle barriere architettoniche del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sia concordemente dalle associazioni di categoria.
Storia dei percorsi tattili in Italia.
Poiché tutta la telenovela degli oltre tre anni di discussioni accanite con l'UICI è stata da me raccontata in varie occasioni con dovizia di particolari,qui mi limito ad una sintesi.
All'inizio degli anni '90 ci sono le prime sperimentazioni di segnali tattili (SLOG, Filo d'Arianna, e forse un paio di altri) che non hanno alcuna diffusione. Nel 1995 inizia la diffusione del sistema LOGES, al quale si aggiunge nel 2008 il sistema Vettore    proposto dall'UICI. Dal 2010 iniziano contatti fra UICI e le altre associazioni per cercare un accordo su un sistema comune, contatti che dopo una lunga serie di esiti negativi, approdano ad un accordo il 29 gennaio scorso.
Era più che evidente la necessità di far cessare ogni contrasto e di individuare un sistema condiviso che fosse anche migliorativo rispetto al precedente. Esprimo quindi tutta la mia soddisfazione per questo risultato positivo per tutta la categoria e anche per il ristabilimento di rapporti di piena collaborazione e di completa sintonia con la Presidenza nazionale dell'UICI.
Aspetti tecnici.
Il nuovo sistema è denominato Loges-Vet-Evolution (LVE). Le due ultime parole richiamano il sistema Vettore, mentre il nome Loges è stato conservato anche perché esso è divenuto nel tempo un nome comune di cosa e sinonimo di segnali tattili, tanto da essere nominato anche nell'Enciclopedia Treccani.
 LVE conserva i sei codici precedentemente usati, ma il codice di attenzione/servizio presenta una maggiore spaziatura fra le righette, per aumentare l'effetto di vibrazione al passaggio della punta del bastone; il codice di incrocio presenta delle mini barrette al posto dei dischetti, sempre per una migliore percepibilità con la punta del bastone, mentre sotto i piedi si percepisce come mancanza dei canaletti del percorso rettilineo.
Il codice rettilineo presenta delle barre trapezoidali ma distanziate maggiormente fra loro e rialzate di mezzo millimetro, il tutto anche qui con un risultato di maggiore percepibilità sotto i piedi e con il bastone bianco che può essere usato sia per seguire il binario dei canaletti,sia per il movimento pendolare strisciato.
Infine,il codice di arresto/pericolo è costituito dalle stesse calotte sferiche usate da entrambi i sistemi precedenti e quello di pericolo valicabile è la combinazione del pericolo assoluto e delle righette del codice di attenzione/servizio.
La particolarità che distingue nettamente questo nuovo sistema da tutti gli altri finora esistenti consiste nel fatto  che al di sotto delle piastre di cui è composto vengono inseriti dei tag a radio frequenza che predispongono il sistema ad essere programmato a fornire informazioni vocali di qualsiasi genere sulla posizione in cui ci si trova,sulla presenza di uffici o strutture di pubblico interesse,di esercizi commerciali,ecc. Se posto all'interno di strutture museali, ad esempio,può fornire anche le descrizioni delle opere esistenti, oltre che a guidare lungo il percorso.
 Aspetti giuridici.
Attualmente UICI e ADV hanno consentito a due ditte di marcare questo nuovo sistema con le rispettive sigle associative, ma nel prosieguo se ne potranno aggiungere altre anche per ampliare le tipologie di materiali usati. La condizione espressamente posta è che il sistema sia venduto insieme alla progettazione degli interventi, dato che il perpetuarsi degli errori di progettazione e di posa ha creato situazioni assurde che hanno reso gli interventi inutili o addirittura pericolosi. Conseguentemente, a fronte di una sempre maggiore conoscenza della normativa vigente e della diffusione degli adeguamenti, il compenso che le ditte devono corrispondere alle due associazioni    è indispensabile per poter effettuare le sempre più numerose verifiche dei progetti,le consulenze e talora  i sopralluoghi necessari ad assicurare la concreta efficacia degli interventi. Soltanto il tal modo i committenti,potendo fruire di un'assistenza altamente qualificata e del tutto gratuita, saranno indotti ad avvalersene.
Quindi, riassumendo, le ditte appaltatrici delle opere, nel momento in cui acquistano i segnali tattili, hanno diritto alla consulenza e alla progettazione gratuita degli interventi e ciò, oltre ad assicurare che essi siano conformi alle esigenze di orientamento dei disabili visivi, le solleva da responsabilità per lo svolgimento di attività che non fanno parte del loro bagaglio professionale, come peraltro non fanno ancora parte neppure della preparazione universitaria di ingegneri,architetti o geometri. Proprio per ovviare a questa carenza di preparazione, un altro importante compito   cui le associazioni si sono obbligate, è quello dell'organizzazione di corsi di formazione presso i Comuni e gli ordini professionali.
Per prestare tali complessi servizi, presso l'UICI è costituito un Ufficio Promozione e Sviluppo con delle professionalità che inizialmente presteranno la loro opera a titolo di volontariato, ma, quando dovranno operare a tempo pieno e quando si avranno le disponibilità finanziarie,dovranno necessariamente essere remunerati. La fase di transizione.
In una prima fase sarà normale che in alcuni casi si prosegua per abitudine ad installare il sistema LOGES, ma le associazioni si sono impegnate a difondere la conoscenza del nuovo sistema che è destinato ad essere usato in tutte le nuove installazioni. 
Un'ultima annotazione riguarda la convivenza di questo sistema con le decine di migliaia di installazioni del sistema LOGES esistenti sul territorio. Poiché il nuovo sistema, pur migliorato anche seguendo i suggerimenti dell'UICI, non presenta radicali differenze né nell'aspetto estetico, né nel significato dei suoi codici,pochi si accorgerebbero delle differenze persino se fosse messo a prosecuzione di un percorso del tipo precedente; nessuno se ne accorgerebbe se fosse posto in un altro edificio o ad un altro incrocio stradale. Credo che sia stata raggiunta la quadratura del circolo: innovare senza disorientare.  Mi auguro di aver chiarito i punti essenziali  della questione.
Sono convinto che si tratti di una soluzione giusta e necessaria per ottenere un ausilio utile e affidabile e della stessa opinione sono i componenti del Consiglio direttivo ADV e le altre associazioni che hanno condiviso questa soluzione. Dopo anni di lotta e di discussioni,si apre adesso un periodo di pace e di collaborazione di tutte le forze che vogliono la sempre maggiore autonomia dei non vedenti e degli ipovedenti.

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