Gentile Notaio, sono una persona affetta da cecità e poiché era nelle mie intenzioni far redigere un testamento pubblico per destinare una quota del mio patrimonio ad una persona a me cara, senza ledere, ovviamente, le quote di legittima spettanti a mia moglie e ai miei figli, volevo chiederLe se fosse possibile per il Notaio dichiarare che il testatore è nell'impossibilità oggettiva di sottoscrivere l'atto, pur potendo lo stesso dispiegare, nel momento in cui verrò meno, i propri effetti. La ringrazio in anticipo per la disponibilità.
Gentile lettore, la questione da Lei sottoposta, relativa al testamento della persona affetta da cecità, è espressamente disciplinata dalla Legge 3 febbraio 1975 n. 18, recante "Provvedimenti a favore dei ciechi". In particolare, occorre riferirsi agli artt. 2 e 4 della predetta legge: in forza del primo si ha che "la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, della persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse" (il secondo comma della disposizione tratta del divieto di redigere testamento segreto per colui che non sa o non può leggere e, quindi, non è rilevante ai nostri fini). Mentre, l'art. 4 così dispone: "Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere" ". Pertanto, sembrerebbe, prima facie, che un soggetto non vedente abbia la possibilità di dare efficacia ai provvedimenti che lo coinvolgono anche senza avere la possibilità materiale di apporre la propria sottoscrizione in calce all'atto medesimo. Tuttavia, sulla questione è intervenuta di recente una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. 2, n. 8346 del 9 aprile 2014), la quale ha statuito, riprendendo altri precedenti conformi della stessa sezione, che per i non vedenti sussiste una presunzione di capacità di apporre la propria sottoscrizione in calce agli atti e, pertanto, ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco, seppur trasfusa nell'atto dal notaio rogante, è insufficiente, occorrendo che essa sia veridica, in quanto, altrimenti, il testamento è nullo per difetto di sottoscrizione. In conclusione, per aversi validità del testamento pubblico, nonostante la mancata sottoscrizione dovuta a cecità del testatore, è assolutamente necessario che il pubblico ufficiale rogante si preoccupi di premunirsi l'evidenza oggettiva (data, ad esempio, da un certificato di invalidità) che confermi l'impossibilità per il disponente di apporre la propria firma in calce all'atto testamentario. Rubrica a cura del Consiglio Notarile di Trento e Rovereto piazza Silvio Pellico 5 Trento Per informazione e/o quesiti:
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