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Associazione Disabili Visivi APS-ETS

Associazione nazionale per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti

Dott. GIORGIO MARIO CALISSONI
NOTAIO IN ROMA
00197 Roma - Viale Bruno Buozzi, 53/a
Tel. 06.80690125 - fax 06.80690204
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REPERTORIO N. 19.336 ATTO N. 7.603
Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione riconosciuta "ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI ONLUS", con sede in Roma (RM) . REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno, in Roma, nel mio studio, alle ore quindici. (25 giugno 2021) Innanzi a me, dott. Giorgio Mario CALISSONI, notaio in Roma, con studio in viale Bruno Buozzi n. 53/A, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con l'assistenza dei signori:
- Sabatini Ernesto, nato a Campobasso (CB) il giorno 7 settembre 1965, residente a Roma (RM) , via Giovanni Stefano Bo- nacossa n. 22;
- Paffetti Consuelo, nata a Roma (RM) il giorno 14 settembre 1991, residente a Roma (RM) , via Flavio Stilicone n. 314; intervenuti quali testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano; E' PRESENTE
- Nardone Giulio, nato a Roma (RM) il giorno 18 novembre
1935, domiciliato, per la carica, a Roma (RM) , via Lima n. 22, codice fiscale NRD GLI 35S18 H501W; cittadino italiano, come dichiara; ========================== dell'identità personale del quale io notaio sono certo. Il comparente signor Nardone Giulio dichiara di essere privo della vista ma di saper sottoscrivere e di non voler designare alcuna persona di sua fiducia che lo assista alla stipula del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 3 febbraio 1975 n. 18.
Detto comparente, in qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione riconosciuta "ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI - ONLUS", con sede in Roma (RM) , via Lima n. 22, codice fiscale 97207720588, iscritta al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - al n. 873/2012 in data 24 maggio 2012, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria degli associati che la predetta associazione intende oggi tenere, nel luogo ed ora sopra indicati, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO
- Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 31, 33 e 34 e conseguente approvazione del nuovo testo modificato, integralmente riportato in allegato nella sua veste finale, al fine di renderlo compatibile con la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e con le normative regionali. A seguito della mia adesione a tale richiesta e per unanime designazione degli intervenuti, il comparente signor Nardone Giulio, come da statuto, assume la presidenza dell'assemblea e constatato, sotto la propria personale responsabilità:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto nonché ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
- che sono presenti in proprio ed in audioconferenza n. 2 (due) associati su un totale di n. 99 (novantanove) associati dell'associazione aventi diritto al voto in persona dei signori :
1) Nardone Giulio;
2) Leone Stefania, collegata in audioconferenza;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, sull'argomento posto all'ordine del giorno, n. 77 (settantasette) associati aventi diritto al voto hanno già espresso in via elettronica e/o per corrispondenza il loro voto, dei quali n. 72 (settantadue) favorevoli, n. 4 (quattro) astenuti e n. 1 (uno) nullo; il tutto come risulta dalla comprovante documentazione che rimane depositata agli atti dell'associazione;
- che è presente in proprio n. 1 (uno) membro costituente il consiglio direttivo in persona del presidente signor Nardone Giulio mentre risultano assenti giustificati gli altri consiglieri signori Coppola Angelo, Salvati Sabato, Sorce Gerlando e Cavezza Vincenzo Aniello; dichiara l'assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sul detto ordine del giorno. Il presidente, dichiarata aperta la seduta, espone preliminarmente che la compagine associativa si compone di oltre 300 (trecento) associati dei quali, alla data odierna, solo n. 99 (novantanove) risultano in regola con il versamento delle quote associative e, pertanto, aventi diritto di voto. Passandosi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il presidente espone all'assemblea i motivi per cui si rende necessario modificare gli articoli 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 11 (undici), 12 (do- j dici), 14 (quattordici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 31 (trentuno), 33 (trentatre) e 34 (trentaquat-
> , tro) dello statuto e, conseguentemente, approvare un nuovo testo di statuto al fine di adeguarlo alle recenti novità normative in materia di associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. Il presidente, di conseguenza, illustra all'assemblea il nuovo testo di statuto composto di n. 35 (trenta- cinque) articoli come sopra modificato. Dopo ampio dibattito, l'assemblea straordinaria,
- con il voto favorevole di n. 72 (settantadue) associati in via elettronica e/o per corrispondenza, compresi i presenti, n. 4 (quattro) associati astenuti in via elettronica e/o per corrispondenza e n. 1 (uno) nullo in via elettronica;
delibera
- di modificare gli articoli 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 11 (undici), 12 (dodici), 14 (quattordici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 31 (trentuno), 33 (trentatre) e 34 (trentaquattro) dello statuto come proposto dal presidente;
- di approvare il nuovo testo di statuto, così come proposto dal presidente; detto nuovo testo, debitamente sottoscritto dal comparente, dai testimoni e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde formarne parte integrante ed essenziale previa lettura fattane da me notaio al comparente ed agli intervenuti, presenti i testimoni;
- di conferire al presidente signor Nardone Giulio ogni opportuno potere per apportare al presente verbale tutte quelle variazioni che fossero richieste dalle competenti Autorità;
- di dare mandato al presidente signor Nardone Giulio di presentare l'atto in oggetto nonché tutte le denunce e i documenti presso il Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo nonché presso ogni altro ufficio pubblico e/o privato ivi compreso il R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo settore), quando operativo, senza necessità di ulteriori formalità di rito; in particolare, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ad oggi non ancora operativo, il presidente signor Nardone Giulio viene delegato a depositare al notaio rogante il presente atto ogni documento necessario al fine di valutare il patrimonio minimo dell'associazione ai sensi dell'art. 22 del detto D.Lgs. 117/2017. A tal fine il presidente dichiara che l'associazione ha consistenze patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea degli associati al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) tali da consentire l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale e nel rispetto di legge in relazione ai limiti dimensionali previsti per gli enti del terzo settore. Dichiara altresì che l'assemblea tenutasi in via ordinaria in data odierna ha nominato, quale revisore unico, il dott. Franco Giona, nato a Cassinelle (AL) il giorno 15 luglio 1954, dottore commercialista, con studio in Genova (GE), via Porta degli Archi n. 12/12, codice fiscale GNI FNC 54L15 C030M, revisore legale iscritto nel registro tenuto dal Ministero Economia e Finanze al n. 27981 che potrà a tal fine attestare la consistenza patrimoniale dell'associazione. Non essendovi altro su cui discutere e deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette. Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione. L'assunzione della qualifica di Ente del Terzo settore è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore così come da tale momento è spendibile la denominazione con l'indicazione di Ente del Terzo
settore o 1 ' acronimo ETS .
Il comparente richiede espressamente che al presente atto siano applicate le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del detto D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, imposta di registro in misura fissa ed esenzione dall'imposta di bollo). Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto, unitamente all'allegato ed alla presenza dei testimoni, al comparente ed agli intervenuti i quali, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano . L'atto stesso viene, quindi, sottoscritto dal comparente, dai testimoni e da me notaio alla suindicata ora. Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da me notaio su sei pagine e quanto fin qui di questa settima di due fogli. F.to - Giulio Nardone F.to - Ernesto Sabatini teste F.to - Consuelo Paffetti teste F.to - Giorgio Mario Calissoni notaio

Allegato "A" al Repertorio n. 19.336 Atto n. 7.603
ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI ONLUS STATUTO Art. 1: DENOMINAZIONE L'associazione riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI APS - ETS" è stata costituita in data 9 febbraio 1970 con atto Notaio Forleo con il nome storico di "Radio Club Ciechi d'Italia" e successivamente denominata "ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI" in data 18 dicembre 1999, acquisendo poi la qualifica di ONLUS in data 26 novembre 2009. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, ed ha durata illimitata. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di più attività di interesse generale nell'ambito delle problematiche relative alle persone con disabilità visive. Art. 2: OGGETTO SOCIALE L'Associazione può svolgere le attività di cui al comma 1 dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati per le seguenti lettere:
d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità. Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, 1'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto) e che documenterà il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Art. 3: NATURA GIURIDICA L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e gratuità nonché della parità di trattamento tra gli associati .
L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento giuridico in data 24 maggio 2012.
Essa è fondata sul principio del volontariato ed ha anche finalità esterne, in quanto presta la sua opera di consulenza e di diffusione della cultura a tutti i ciechi ed ipovedenti, anche non inseriti direttamente nel tessuto associativo, con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Associazione è una organizzazione associativa a carattere unitario, costituita da una struttura nazionale, da eventuali strutture regionali e territoriali aventi specifiche forme di autonomia nel pieno rispetto della normativa nazionale e locale e del presente Statuto. Art. 4: FINALITÀ' L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di promozione sociale e culturale per la piena integrazione dei disabili visivi nella società, di realizzazione di una sempre maggiore autonomia dei non vedenti e degli ipovedenti, tutelandoli nei loro diritti essenziali anche in via giurisdizionale. Particolare attenzione viene dedicata alla mobilità autonoma e sicura ed agli ausili necessari per conseguirla, nonché, in generale, alle tecnologie che possono essere di ausilio sotto ogni altro aspetto della vita dei disabili visivi e a favorirne l'apprendimento e l'utilizzo. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate, a titolo esemplificativo, mediante le seguenti attività:
a) pubblicazione di riviste periodiche in braille e su ogni altro tipo di supporto, anche informatico e telematico;
b) pubblicazioni tecniche ed informative in caratteri braille e in ogni altra forma accessibile per i disabili visivi;
c) nastroteca tecnica sociale e Centro del Libro Parlato a disposizione degli associati per la duplicazione gratuita;
d) attività di promozione, di ricerca, di valutazione e di

e) documentazione in ordine a nuovi ausili, sia software che hardware, tiflotecnici o tifloelettronici, per l’accesso alla cultura e all'informazione, come anche per l'autonomia personale e nella mobilità;
f) organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio sulle problematiche connesse con gli scopi sociali e partecipazione ai medesimi;
g) organizzazione di corsi tecnici per disabili visivi;
h) organizzazione di corsi o seminari informativi e di aggiornamento per tecnici di enti locali o privati professionisti e per studenti di ogni ordine e grado nei settori di loro specifico interesse, anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro;
i) registrazione di testi su specifica richiesta di singoli ciechi italiani, anche non soci;
j) valutazione della fruibilità da parte dei non vedenti di
k) ausili primari e secondari, di apparecchiature elettriche ed elettroniche e promozione e svolgimento di attività dirette alla rimozione degli eventuali ostacoli; j ) collegamento a scopo culturale con associazioni similari italiane o straniere; k) altre possibili attività culturali nel campo specifico istituzionale e ogni altro mezzo idoneo a conseguire gli scopi sociali.
l) Art. 5: SEDE E DURATA L'Associazione ha sede legale in Roma (RM) , via Lima n. 22 ed avrà durata fino al suo eventuale scioglimento. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica dello statuto. Allo scopo di decentrare alcune attività sociali o per assicurare un maggiore collegamento con le varie realtà territoriali, il Consiglio Direttivo può istituire uffici nazionali o periferici interregionali, regionali e territoriali o corrispondenti strutture organizzate su base democratica. A ciascun ufficio o struttura vengono affidati in particolare quei compiti meglio rispondenti alle esigenze specifiche locali e ogni altra attività associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, ferma restando l'unità di intenti in conformità con gli scopi statutari dell'Associazione.
m) Gli Uffici nazionali potranno essere dislocati in località diverse dalla sede dell'Associazione, purché sia assicurato il loro collegamento funzionale con la sede stessa. Art. 6: PATRIMONIO Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione o di estinzione, il patrimonio residuo sarà
n) devoluto secondo quanto stabilito dal successivo Art. 31.
o) Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:
a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione ;
b) le eventuali erogazioni, contribuzioni di soggetti pubblici o privati, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
c) la raccolta di fondi derivante dall'organizzazione di attività promozionali svolte a favore dei non vedenti effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
d) le quote sociali e ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.
p) L'Associazione, allo scopo di rafforzare le proprie dotazioni patrimoniali, porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Art. 7: DOTAZIONI DEGLI UFFICI Il materiale e le attrezzature affidati ai vari Uffici restano di assoluta ed esclusiva proprietà dell'Associazione; il referente di ogni Ufficio dovrà redigere e aggiornare il relativo inventario e sarà personalmente responsabile della loro buona conservazione.
q) Art. 8: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Art. 9: PATRIMONI DESTINATI L'Associazione, qualora iscritta nel Registro delle Imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Art. 2447 bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio. In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che, con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese. Art. 10: LIBRI SOCIALI L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
a) libro degli associati;
b) libro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di
r) controllo, se nominato. I libri di cui alla lettere a) , b) , c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura dell'eventuale organo di controllo. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti le attività del- 1 'Associazione e di esaminare, presso la sede legale, i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta e che ne stabilirà tempistiche e modalità. L'organo destinatario della richiesta fisserà data ed ora della consultazione rendendola possibile entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta. Art. 11: ASSOCIATI Possono essere associati tutti i non vedenti o ipovedenti che ne fanno espressa richiesta scritta, che dimostrino interesse per l'attività dell'Associazione, che collaborino, nei limiti delle loro capacità e possibilità, al perseguimento degli scopi sociali, che si impegnino a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali e che versino la quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
s) Gli associati acquistano il diritto di elettorato attivo e passivo trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.
t) Gli associati morosi non possono esercitare il diritto di vo

u) to e nessun altro diritto associativo. Oltre a quella di associati ordinari, gli associati possono appartenere ad altre categorie:
a) Associati juniores: Appartengono alla categoria degli Associati juniores i disabili visivi che non hanno ancora compiuto i diciotto anni previa domanda presentata da chi ne ha la potestà genitoriale. Essi godono di tutte le prestazioni associative e corrispondono una quota pari alla metà della ordinaria quota sociale. L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore.
b) Associati onorari: Il Consiglio Direttivo può nominare dei soci onorari, sia per i particolari meriti da essi acquisiti nei confronti dell'Associazione, sia in considerazione del loro prestigio personale o delle cariche pubbliche da essi ricoperte. Essi possono anche essere vedenti e la loro iscrizione è gratuita.
c) Associati del Gruppo Attività Ricreative:
v) Gli associati del gruppo attività ricreative possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, di impiego del tempo libero e ricreative in genere, organizzate dall'Associazione .
w) L'iscrizione all'Associazione, a qualunque titolo, è subordinata al giudizio del Consiglio Direttivo. Il giudizio sarà basato in particolare sulla condotta del richiedente, che non deve essere tale da ledere 1 ' immagine e la dignità del disabile visivo, così come promosse dall'Associazione; altro elemento di giudizio sarà l'interesse e la disponibilità a collaborare da lui dichiarati, e verificati nei fatti, in ordine alle finalità dell'Associazione.
x) Gli associati restano iscritti all'Associazione fino alle loro eventuali dimissioni o alla delibera di esclusione presa dall'Assemblea per gravi motivi anche su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga che i requisiti previsti per l'appartenenza ad una data categoria siano venuti meno, può deliberare in ogni momento l'assegnazione del socio ad una diversa categoria. Art. 12: VOLONTARI Sono volontari gli Associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni ca
so vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo previsto dalla succitata disposizione normativa, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario 1'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni .
y) I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito libro tenuto a norma di legge. Non si considerano volontari gli Associati o i membri del Consiglio Direttivo quando percepiscano compensi nei limiti stabiliti dalla legge. Art. 13: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Gli organi dell'Associazione sono:
- 1'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'eventuale Organo di controllo. Tutte le cariche sono elettive. Art. 14: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di sette componenti, tutti eletti dall'Assemblea, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza alcun limite. Gli amministratori sono scelti fra gli Associati. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, subentrano i primi dei non eletti; in mancanza i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio 1'Assemblea. La carica di Consigliere Direttivo è a titolo gratuito e sono ammessi solo i rimborsi spese debitamente documentati ed anticipati in nome e per conto dell’Associazione.
I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della
z) loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Art. 15: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
- eleggere fra i suoi membri, nella prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi del- 1'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti;
- provvedere all'eventuale istituzione e soppressione di uffici distaccati. Art. 16: ALTRI COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Al Consiglio Direttivo spettano, in via esemplificativa e non esaustiva, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, di richiedere ed incassare contributi, di assumere obbligazioni, di riscuotere crediti e pagare debiti, di compiere qualsiasi operazioni di banca, di richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, di concludere e risolvere contratti di lavoro, di stipulare contratti di locazione e di affitto, ed ogni altro contratto, di acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, beni materiali e immateriali, di stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli soggetti terzi.
II Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un
aa) Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

bb) Il Consiglio Direttivo può nominare referenti o responsabili territoriali, regionali ed interregionali, con il compito di tenere i contatti con gli organi politici ed amministrativi dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni o di altre amministrazioni locali per promuovere i provvedimenti e gli interventi a favore della categoria. I referenti sono scelti fra gli Associati che dichiarino e dimostrino di voler collaborare attivamente e concretamente al perseguimento degli scopi sociali.
I referenti o responsabili territoriali, regionali o interregionali si riuniscono in conferenza, anche telematica, dietro convocazione del presidente dell'Associazione. Essi possono essere affiancati da uno o più collaboratori.
II Consiglio Direttivo approva l'eventuale regolamento interno.
cc) Art. 17: PRESIDENTE Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo ed ha funzioni rappresentative ed esecutive delle delibere degli altri organi sociali; gli sono peraltro riconosciuti poteri decisionali per l'ordinaria amministrazione nonché l'adozione a titolo personale di provvedimenti urgenti ed indispensabili con l'obbligo di chiederne immediatamente la ratifica al Consiglio Direttivo, il quale dovrà pronunciarsi entro quindici giorni.
dd) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e anche in giudizio; è legittimato a firmare tutti gli atti per conto dell'Associazione, comprese le quietanze per somme di qualsiasi ammontare. Ha diritto di aprire e chiudere conti correnti postali o bancari e di gestire carte di credito o di debito intestate al- 1'Associazione, in proprio o dandone delega al Tesoriere. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso d'impedimento. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento anche del Vice Presidente, il potere di rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età. Art. 18: SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE Il Presidente dell'Associazione, sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo, può nominare agli incarichi di Segretario Generale e di Tesoriere persone di propria fiducia che dispongano del tempo necessario allo svolgimento delle loro funzioni e di provata e conosciuta operosità e capacità.
ee) Il Presidente può chiedere al Segretario Generale di affiancarlo nei contatti di maggiore importanza con gli organi dello Stato, degli Enti locali, di soggetti economici pubblici o privati o di altre realtà associative; il Segretario Generale può essere chiamato a partecipare con lui a Conferenze, Commissioni, Comitati o altri gruppi di lavoro, ovvero può sostituirlo in tali sedi.

ff) L'incarico di Tesoriere può comportare la delega ad effettuare riscossioni e pagamenti, anche utilizzando i conti correnti intestati all'Associazione.
gg) Tali incarichi possono essere revocati dal Presidente in ogni momento, sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può invitarli a partecipare alle proprie riunioni per la parte in cui siano in discussione argomenti sui quali si ritiene di doverli ascoltare. Art. 19: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa anche a mezzo posta elettronica o a mezzo di comunicazione telefonica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nella convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente .
hh) In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'eventuale organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Consigliere che non partecipa a due riunioni del Consiglio direttivo senza giustificato motivo ed essendo stato regolarmente convocato, può essere dichiarato decaduto dal Presidente.
ii) Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei Consiglieri presenti. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
jj) Art. 20: DIRETTORE Compatibilmente con la situazione finanziaria dell'Associazione e qualora lo si ritenga necessario, il Consiglio Direttivo può nominare una persona al di fuori degli organi sociali, assegnandole la qualifica di Direttore, con incarico retribuito e con contratto a tempo determinato o indeterminato.
kk) Il Direttore avrà compiti organizzativi ed esecutivi assegnati dal Consiglio Direttivo e ne seguirà le indicazioni e le istruzioni, affiancando il Presidente e rispondendo del proprio operato al Consiglio Direttivo. Potrà essere rimosso su delibera del Consiglio Direttivo per scarsa efficienza, per inadempimento dei suoi obblighi contrattuali o per il venir meno delle necessarie disponibilità finanziarie, in conformità con la normativa vigente. Il Direttore può anche essere chiamato ad assistere il Presidente nello svolgimento di rapporti istituzionali e sostituirlo in tali rapporti su sua espressa e specifica delega.
ll) Art. 21: GRUPPO ATTIVITÀ' RICREATIVE
mm) Allo scopo di promuovere 1'integrazione sociale dei disabili visivi anche nel campo delle attività motorie, turistiche e ricreative, viene istituito il Gruppo Attività Ricreative A.D.V.. Ad esso possono aderire persone non vedenti o ipovedenti interessate a tali attività. L'appartenenza al gruppo attività ricreative dà diritto di partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione e di fruire di alcuni servizi e benefici apprestati in tali occasioni, restando a carico dei partecipanti le spese di viaggio e logistiche, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo.
nn) Art. 22: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti sia in loco che in remoto e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L'intervento dell'Associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato di presenza, per corrispondenza o in via e-
oo) lettronica, anche in forma mista, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto. L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade
guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Hanno diritto al voto e possono partecipare all'Assemblea tutti gli Associati che alla data della convocazione risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e siano in regola con il versamento di tutte le quote sociali. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, Art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili. Art. 23: ASSEMBLEA STRAORDINARIA Qualora si presenti la necessità di prendere deliberazioni di particolare importanza, il Presidente dell'Associazione dovrà convocare una assemblea straordinaria di propria iniziativa ovvero qualora ne facciano richiesta un decimo degli Associati o due consiglieri direttivi. Nel secondo caso 1'Assemblea deve essere convocata entro novanta giorni dalla richiesta che dovrà pervenire alla Presidenza mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Art. 24: SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea eleggerà il proprio Presidente che può anche coincidere con la persona del Presidente dell'Associazione.
pp) Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due o più scrutatori. Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli Associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, per le operazioni eventualmente da loro compiute, dagli scrutatori. Il verbale sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle
qq) deliberazioni delle assemblee a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
rr) Art. 25: COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea degli associati è sovrana a tutti gli effetti e ha le seguenti competenze:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) approva le linee programmatiche e decide sovranamente su ogni argomento iscritto all'Ordine del giorno;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dal- l'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. Ciascun socio avente diritto di voto può chiedere l'inserimento di argomenti da lui proposti all'O.d.G. dell'Assemblea, purché la richiesta pervenga alla Presidenza prima dell'inoltro dell'avviso di convocazione. Art. 26: BILANCIO L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'Art. 13 D.Lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'Art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. E' compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6/"/ .<-?
ss) I i D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione dimissione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Art. 27: ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE Se reso obbligatorio da norma di legge, ovvero nominato dal- 1'Assemblea degli Associati, l'organo di controllo è nominato in forma monocratica. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione
tt) legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017.
uu) Art. 28: ATTIVITÀ' EDITORIALI L'organo ufficiale dell'Associazione è la rivista "Radar". L'Associazione può curare altresì la pubblicazione di altre riviste, edite in caratteri a lettura facilitata per ipovedenti, in braille, su supporti magnetici, elettronici o informatici o con ogni altro mezzo possibile, ivi compresa la radiofonia. Il Presidente dell'Associazione è il Direttore responsabile di tutte le pubblicazioni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. Art. 29: PROPRIETÀ' LETTERARIA DELL'ASSOCIAZIONE
I materiali didattici, gli articoli pubblicati sulla stampa sociale in braille o su qualunque altro supporto nonché i corsi addestrativi e tecnici, passano in proprietà dell'Associazione senza alcuna formalità di cessione da parte dei donatori e degli autori. L'Associazione ne rivendicherà la proprietà a tutti gli effetti.
II Consiglio Direttivo può deliberare che gli estensori degli articoli pubblicati sulle riviste associative percepiscano un modico compenso; in ogni caso gli articoli vengono acquisiti dall'Associazione anche se non pubblicati. Art. 30: SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione. La delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea nei seguenti casi:
vv) comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità del-
- 1 ' Associazione ; inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi
ww) sociali.
xx) L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di Associato non sono trasferibili e 1'Associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'Associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.
yy) Art. 31: DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore dell'istituendo ente del Terzo settore "Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti (I.N.M.A.C.I.) ove abbia acquisito la natura giuridica prescritta dalla legge perseguendo senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale della consulenza sulla corretta progettazione di ausili per l'autonomia di persone con disabilità visive.
zz) Art. 32: TUTELA DELLA PRIVACY L'Associazione garantisce a tutti gli Associati la protezione dei dati personali anche sensibili nel rispetto della vigente normativa.
aaa) Art. 33: PUBBLICITÀ' E TRASPARENZA Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui 1'Associazione si avvale.
bbb) Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.
ccc) Art. 34: BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017, 1'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti . Art. 35: CLAUSOLA FINALE Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.